1. Nel corso di un periodo di ventidue anni, la Turchia procede all'adattamento della propria politica agricola allo scopo di adottare, alla fine di tale periodo, le disposizioni della politica agricola comune la cui applicazione in Turchia e' indispensabile per l'attuazione della libera circolazione dei prodotti agricoli tra la Comunita' e la Turchia. 2. Durante il periodo contemplato al paragrafo 1, la Comunita', all'atto dell'instaurazione o durante lo sviluppo ulteriore della propria politica agricola, tiene conto degli interessi della agricoltura turca. La Turchia comunica alla Comunita' tutti gli elementi utili a questo scopo. 3. La Comunita' comunica alla Turchia le proposte della Commissione relative all'instaurazione o allo sviluppo della politica agricola comune, nonche' i pareri formulati e le decisioni prese in merito a queste proposte. 4. Il Consiglio di Associazione decide quali comunicazioni relative al settore agricolo devono essere trasmesse dalla Turchia alla Comunita'. 5. Nel quadro del Consiglio di Associazione, possono aver luogo consultazioni sulle proposte della Commissione di cui al paragrafo 3 e sulle misure che la Turchia intende adottare nel settore agricolo conformemente al paragrafo 1.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
