1. Alla fine del periodo di ventidue anni, il Consiglio di Associazione, dopo aver costatato che la Turchia ha adottato le misure di politica agricola comune di cui all'articolo 33, paragrafo 1, adotta le disposizioni necessarie alla realizzazione della libera circolazione dei prodotti agricoli tra la Comunita' e la Turchia. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 possono comportare qualsiasi deroga necessaria alle norme previste dal presente Protocollo. 3. Il Consiglio di Associazione puo' modificare la data di cui al paragrafo 1.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
