[1]Mobilita' dei lavoratori

[2]1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro negli Stati membri e nel rispetto della legislazione e delle norme in materia di mobilita' dei lavoratori vigenti negli Stati membri e nell'UE:

  • a)sono mantenute e, se possibile, ampliate le attuali agevolazioni per l'accesso all'occupazione accordate ai lavoratori ucraini dagli Stati membri in base ad accordi bilaterali;
  • b)gli altri Stati membri esaminano la possibilita' di concludere accordi analoghi. 2. Il Consiglio di associazione valuta la concessione di altri trattamenti piu' favorevoli in altri settori, comprese facilitazioni per l'accesso alla formazione professionale, nel rispetto delle leggi, condizioni e procedure vigenti negli Stati membri dell'UE e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro negli Stati membri e nell'UE.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art18 · fonte su Normattiva