1. Le Parti Contraenti si astengono dall'introdurre tra loro nuove restrizioni alla liberta' di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. 2. Conformemente ai principi enunciati agli articoli 13 e 14 dell'Accordo di Associazione, il Consiglio di Associazione stabilisce il ritmo e le modalita' secondo le quali le Parti Contraenti sopprimono progressivamente tra loro le restrizioni alla liberta' di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. Il Consiglio di Associazione stabilisce tale ritmo e tali modalita' per le diverse categorie di attivita', tenendo conto delle disposizioni analoghe gia' adottate dalla Comunita' in questi settori, nonche' della particolare situazione economica e sociale della Turchia. Sara' accordata priorita' alle attivita' che contribuiscono particolarmente allo sviluppo della produzione e degli scambi.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art41 · fonte su Normattiva