1. Il Consiglio di Associazione stabilisce, entro sei anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le condizioni e modalita' per l'applicazione dei principi di cui agli articoli 85, 86, 90 e 92 del Trattato che istituisce la Comunita'. 2. Durante la fase transitoria, si puo' considerare che la Turchia si trovi nella situazione prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del Trattato che istituisce la Comunita'. A tale titolo, gli aiuti destinati a favorirne lo sviluppo economico sono considerati compatibili con il buon funzionamento dell'Associazione in quanto non alterino le condizioni degli scambi in una misura che sia contraria all'interesse comune delle Parti Contraenti. Alla fine della fase transitoria il Consiglio di Associazione decide, tenendo conto della situazione economica della Turchia a tale data, se sia necessario prorogare la disposizione di cui al comma precedente.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
