1. Per la concessione dei prestiti, possono partecipare alle aste, alle licitazioni, ai contratti, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche della Turchia e degli Stati membri della Comunita'. 2. I prestiti possono essere utilizzati per la copertura delle spese d'importazione, come anche delle spese interne necessarie all'attuazione dei progetti d'investimento approvati, incluse le spese di studio, per ingegneri consulenti e di assistenza tecnica. 3. La Banca vigila a che i fondi siano utilizzati nella maniera piu' razionale ed in conformita' delle finalita' dell'Accordo di Associazione.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
