1. E' istituita un'autorita' comune di controllo composta di due rappresentanti di ciascuno Stato membro provenienti dalle relative autorita' nazionali di controllo. 2. L'autorita' comune di controllo svolge il proprio compito secondo le disposizioni della presente convenzione e della convenzione di Strasburgo del 1981, tenendo conto della raccomandazione R (87) 15, del 17 settembre 1987, del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. 3. All'autorita' comune di controllo spetta sorvegliare il funzionamento del Sistema informativo doganale, esaminare qualsiasi difficolta' di applicazione o interpretazione che possa sorgere durante il funzionamento, studiare eventuali problemi relativi all'applicazione della sorveglianza esterna da parte delle autorita' nazionali di controllo degli Stati membri o all'esercizio dei diritti di accesso al Sistema da parte delle persone, nonche' formulare proposte al fine di trovare soluzioni comuni per i problemi. 4. Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti, l'autorita' comune di controllo ha accesso al Sistema informativo doganale. 5. Le relazioni elaborate dall'autorita' comune di controllo sono trasmesse alle autorita' cui le autorita' nazionali di controllo presentano le loro relazioni.
Testo vigente dal 20 agosto 1998
