Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura informera' gli Stati contraenti e gli altri Stati di cui ai precedenti articoli 15 e 16, nonche' l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica o di adesione di cui all'articolo 17 nonche' delle denunce previste dall'articolo 19 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
