Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura informera' gli Stati contraenti e gli altri Stati di cui ai precedenti articoli 15 e 16, nonche' l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica o di adesione di cui all'articolo 17 nonche' delle denunce previste dall'articolo 19 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;965~art21 · fonte su Normattiva