[1]Articolo XX.

[2]Qualsiasi esenzione o riduzione di tasse ed oneri previsti dalla legislazione di una Parte ai fini del rilascio di qualsiasi certificato o documento richiesto da tale legislazione e' estesa ai certificati e documenti richiesti dalla legislazione dell'altra Parte.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;869~artxx · fonte su Normattiva