[1]Articolo XXIII.
[2](1) Nel caso in cui il presente Accordo cessi di essere in vigore, qualsiasi diritto acquisito da una persona conformemente alle sue disposizioni sara' conservato e si terranno negoziati per la regolamentazione di qualsiasi diritto a tale momento in corso di acquisizione in virtu' di quelle disposizioni. (2) Nessuna disposizione del presente Accordo conferisce il diritto a ricevere una pensione, un assegno o una prestazione per un periodo antecedente alla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso. (3) Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, qualsiasi periodo accreditato anteriormente alla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso sara' preso in considerazione ai fini della determinazione del diritto a prestazioni in base all'Accordo medesimo. (4) Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi (1), (2) e (3) del presente articolo, una pensione, un assegno o una prestazione saranno erogabili in base al presente Accordo per eventi che si siano verificati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso.
Testo vigente dal 10 gennaio 1979
