Le transazioni avanti le autorita' giudiziarie competenti ai sensi della presente convenzione, che emanano da uno dei due Stati contraenti sono dichiarate esecutive nell'altro dopo la verifica che la transazione e' esecutiva nello Stato che la emana e che non e' contraria all'ordine pubblico.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art11 · fonte su Normattiva