I cittadini di ciascuna delle alte Parti contraenti saranno ammessi nel territorio dell'altra al beneficio dell'assistenza giudiziaria alla pari dei nazionali stessi, purche' si conformino alla legge del Paese nel quale l'assistenza sara' domandata.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art12 · fonte su Normattiva