GIUDIZIARIE Le transazioni concluse davanti alla autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 della presente Convenzione, ed aventi efficacia esecutiva in una delle due Parti, sono, su istanza di parte, riconosciuti e dichiarati esecutivi dall'altra Parte. L'istanza sara' predisposta in conformita' dell'articolo 23 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;532~convenzione-art24 · fonte su Normattiva