Lo Stato richiesto fara' conoscere allo Stato richiedente, per via diplomatica, la sua decisione sull'estradizione. Ogni rigetto completo o parziale sara' motivato. In caso di accettazione, lo Stato richiedente sara' informato del luogo e della data della consegna. In mancanza di accordo al riguardo, la persona estradata sara' condotta, a cura dello Stato richiesto, nel luogo indicato dalla rappresentanza diplomatica dello Stato richiedente. Salvo quanto previsto nel comma precedente, lo Stato richiedente dovra' far prendere in consegna l'individuo da estradare, dai suoi agenti, nel termine di un mese dalla data stabilita in conformita' delle disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo. Decorso inutilmente detto termine, la persona da estradare sara' posta in liberta' e non potra' piu' essere richiesta per lo stesso fatto. Se circostanze eccezionali ne impediscano la consegna o il ricevimento lo Stato interessato ne informera' l'altro Stato prima della scadenza del termine. I due Stati si metteranno d'accordo su un'altra data di consegna e saranno applicabili le disposizioni del comma precedente.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art27 · fonte su Normattiva