La consegna dell'atto o la notifica sara' effettuata a cura dell'autorita' competente dello Stato e nelle forme previste dalle sue leggi. Tale consegna sara' constatata sia con un atto di ricezione debitamente datato e firmato dall'interessato, sia con un processo verbale di notifica che dovra' menzionare il fatto, la data e il modo della consegna. L'atto di ricezione o il processo verbale saranno trasmessi all'autorita' richiedente. Qualora la consegna non abbia avuto luogo lo Stato richiesto restituira' senza indugio l'atto allo Stato richiedente indicando il motivo per il quale la consegna non ha potuto aver luogo.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art38 · fonte su Normattiva