Lo Stato richiesto si limita ad assicurare la notifica dell'atto al suo destinatario; detta notifica e comprovata da una relazione debitamente datata e firmata dal destinatario o da un processo verbale di notifica redatto dall'autorita' competente dello Stato richiesto che deve contenere la indicazione del fatto, della data e del modo della notifica. La relazione o il processo verbale sono trasmessi all'autorita' richiedente. Qualora la notifica non sia stata effettuata lo Stato richiesto restituisce, senza indugio, l'atto allo Stato richiedente indicando i motivi della mancata notifica.
Testo vigente dal 30 agosto 1977
