Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 34 — Comunicazione di estratti del casellario giudiziario
- 1)Le Parti Contraenti si inviano reciprocamente su richiesta, per via diplomatica, e nella misura in cui le rispettive autorita' giudiziarie potrebbero a loro volta ottenerli in analogo caso, gli estratti del casellario giudiziario relativi ai cittadini dell'altra Parte o a persone residenti sul territorio di questa Parte, per esigenze di carattere penale.
- 2)La Parte Contraente richiesta puo' rifiutarsi di soddisfare la richiesta se questa si riferisce ad un proprio cittadino.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
