• 1)Le Parti Contraenti si inviano reciprocamente su richiesta, per via diplomatica, e nella misura in cui le rispettive autorita' giudiziarie potrebbero a loro volta ottenerli in analogo caso, gli estratti del casellario giudiziario relativi ai cittadini dell'altra Parte o a persone residenti sul territorio di questa Parte, per esigenze di carattere penale.
  • 2)La Parte Contraente richiesta puo' rifiutarsi di soddisfare la richiesta se questa si riferisce ad un proprio cittadino.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511~art34 · fonte su Normattiva