L'esecuzione delle commissioni rogatorie non dara' luogo, nei confronti dello Stato richiedente, al rimborso di alcuna spesa eccettuati gli onorari di esperti.
Testo vigente dal 5 aprile 1974
L'esecuzione delle commissioni rogatorie non dara' luogo, nei confronti dello Stato richiedente, al rimborso di alcuna spesa eccettuati gli onorari di esperti.
Testo vigente dal 5 aprile 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art45 · fonte su Normattiva