D'EMENDAMENTO 1. Il Consiglio puo' raccomandare alle Parti contraenti degli emendamenti alla presente Convenzione. 2. Ogni Parte contraente puo' notificare al Segretario generale un'obiezione che essa formula riguardo ad un emendamento raccomandato e puo' successivamente ritirare tale obiezione nel termine precisato al paragrafo 3 del presente articolo. 3. Ogni emendamento raccomandato viene considerato come accettato allo scadere di un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui il Segretario generale ha notificato detto emendamento, purche' al termine di tale periodo non esista alcuna obiezione. 4. Gli emendamenti accettati entrano in vigore per tutte le Parti contraenti a una delle date qui di seguito indicate:

  • a)qualora l'emendamento raccomandato venga notificato anteriormente al 1› aprile, il 1› gennaio del secondo anno successivo alla data di tale notifica, oppure
  • b)qualora l'emendamento raccomandato venga notificato il 1› aprile o successivamente, il 1› gennaio del terzo anno successivo alla data di tale notifica. 5. Alla data prevista al paragrafo 4 del presente articolo, le nomenclature statistiche di ogni Parte contraente nonche' la sua nomenclatura tariffaria o, nel caso previsto al paragrafo 1) c) dell'articolo 3, la sua nomenclatura tariffaria e statistica combinate, devono essere rese conformi al Sistema armonizzato emendato. 6. Si considera che ogni Stato o Unione doganale o economica che firmi la presente Convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichi o che vi aderisca, abbia accettato gli emendamenti che alla data in cui tale Stato o tale Unione sono diventati Parte contraente, sono entrati in vigore o sono stati accettati conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.

Testo vigente dal 11 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;87~convenzione-art16 · fonte su Normattiva