Ratifica ed esecuzione della convenzione sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e del protocollo di modifica
Art. 17 (Convenzione)
DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVAMENTE AL SISTEMA ARMONIZZATO Per quanto concerne le questioni relative al Sistema armonizzato, il paragrafo 4 dell'articolo 6, l'articolo 8 e il paragrafo 2 dell'articolo 16 conferiscono a ciascuna Parte contraente dei diritti:
- a)relativamente a tutte le parti del Sistema armonizzato che essa applica conformemente alle disposizioni della presente Convenzione; oppure
- b)fino alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, relativamente a tutte le parti del Sistema armonizzato che essa e' tenuta ad applicare a tale data conformemente alle disposizioni della presente Convenzione; oppure
- c)relativamente a tutte le parti del Sistema armonizzato, purche' essa si sia formalmente impegnata ad applicare il Sistema armonizzato complesso a sei cifre entro il termine di tre anni di cui al paragrafo 5 dell'articolo 4 e sino allo scadere di tale termine.
Testo vigente dal 11 marzo 1989
