1. Il Comitato di gestione, riunito in conformita' con le condizioni previste all'articolo 22 della presente Convenzione, puo' raccomandare emendamenti alla presente Convenzione nonche' ai suoi Annessi. 2. Il testo di ogni emendamento in tal modo raccomandato e' comunicato dal Depositario alle Parti contraenti alla presente Convenzione, agli altri firmatari ed ai Membri del Consiglio che non sono Parti contraenti alla presente Convenzione. 3. Ogni raccomandazione di emendamento comunicata in conformita' con il paragrafo precedente entra in vigore nei confronti di tutte le Parti contraenti entro sei mesi a decorrere dallo scadere del periodo di dodici mesi successivo alla data della comunicazione della raccomandazione di emendamento, qualora nessuna obiezione a tale raccomandazione di emendamento sia stata notificata al depositario da una Parte contraente durante questo periodo. 4. Se un'obiezione alla raccomandazione di emendamento e' stata notificata al depositario da una Parte contraente prima dello scadere del periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si considera che l'emendamento non e' stato accettato ed esso non produce effetto. 5. Ai fini della notifica di un'obiezione, ciascun Annesso e' considerato come costituente una Convenzione individuale.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~art32 · fonte su Normattiva