DELLE PARTI CONTRAENTI 1. Fatte salve le eccezioni menzionate all'articolo 4:

  • a)ogni Parte contraente si impegna, salvo applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo, a far si che, a decorrere dalla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, la sua nomenclatura tariffaria e quelle statistiche siano conformi al Sistema armonizzato. Si impegna dunque, per la fissazione della sua nomenclatura tariffaria e quelle statistiche: 1› a utilizzare tutte le voci e le sottovoci del Sistema armonizzato, senza aggiunte o modifiche, nonche' i relativi codici numerici; 2› ad applicare le regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato, nonche' tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del Sistema armonizzato; 3› a seguire l'ordine di numerazione del Sistema armonizzato;
  • b)ogni Parte contraente mette altresi a disposizione del pubblico le sue statistiche per il commercio d'importazione e d'esportazione conformemente al codice di sei cifre del Sistema armonizzato oppure, su iniziativa di tale Parte contraente, oltre tale livello, sempreche' tale pubblicazione non sia esclusa per motivi eccezionali, quali quelli attinenti al carattere riservato delle informazioni di ordine commerciale o alla sicurezza nazionale;
  • c)nessuna disposizione del presente articolo obbliga le Parti contraenti a utilizzare le sottovoci del Sistema armonizzato nella loro nomenclatura tariffaria, a condizione di conformarsi nella loro nomenclatura tariffaria e statistica combinata agli obblighi di cui ai punti a)1›, a)2› e a)3› che precedono. 2. Conformandosi agli impegni previsti al paragrafo 1 a) del presente articolo, ciascuna Parte contraente puo' apportare al testo gli adeguamenti indispensabili per far entrare in vigore il Sistema armonizzato nella propria legislazione nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce alle Parti contraenti di creare, all'interno della loro nomenclatura tariffaria o quelle statistiche, suddivisioni per la classificazione delle merci a un livello che vada oltre a quello del Sistema armonizzato, purche' tali suddivisioni vengano aggiunte e codificate a un livello al di la' di quello del codice numerico a sei cifre che figura nell'allegato alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 11 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;87~convenzione-art3 · fonte su Normattiva