Ratifica ed esecuzione della convenzione sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e del protocollo di modifica
Art. 19 (Convenzione)
DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE Il Segretario generale notifica alle Parti contraenti, agli atri Stati firmatari, agli Stati membri del Consiglio che non sono Parti contraenti della presente Convenzione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:
- a)le notifiche ricevute conformemente all'articolo 4;
- b)le firme, rettifiche e adesioni di cui all'articolo 12;
- c)la data in cui la presente Convenzione entra in vigore conformemente all'articolo 13;
- d)le notifiche ricevute conformemente all'articolo 14;
- e)le denunce ricevute conformemente all'articolo 15;
- f)gli emendamenti alla presente Convenzione raccomandati conformemente all'articolo 16;
- g)le obiezioni formulate nei confronti degli emendamenti raccomandati conformemente all'articolo 16 e il loro eventuale ritiro;
- h)gli emendamenti accettati conformemente all'articolo 16 e la data della loro entrata in vigore.
Testo vigente dal 11 marzo 1989
