Art. 5 (Convenzione)
TECNICA AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO I paesi sviluppati che siano Parti contraenti, forniscono ai paesi in via di sviluppo che ne fanno domanda un'assistenza tecnica secondo le modalita' convenute di comune accordo, in particolare per la formazione del personale, per la trasposizione delle loro nomenclature attuali nel Sistema armonizzato e per consigli sulle misure da prendere per tenere aggiornati i loro sistemi che hanno formato oggetto di una trasposizione, tenuto conto degli emendamenti apportati al Sistema armonizzato, come pure sull'applicazione della presente Convenzione.
Testo vigente dal 11 marzo 1989
