[1]Spese
[2]1. La parte che fornisce assistenza puo' offrirla gratuitamente allo Stato che la richiede. Nell'esaminare se dovra' fornire assistenza su questa base, la Parte che fornisce assistenza dovra' tener conto:
- a)della natura dell'incidente nucleare o della situazione di emergenza radiologica;
- b)del luogo di origine dell'incidente nucleare o della situazione di emergenza radiologica;
- c)delle necessita' dei paesi in via di sviluppo;
- d)delle particolari esigenze dei paesi sprovvisti di impianti nucleari;
- e)di altri fattori pertinenti. 2. Qualora l'assistenza venga fornita interamente o parzialmente dietro rimborso, lo Stato che richiede l'assistenza rimborsa alla Parte che fornisce l'assistenza le spese sostenute per i servizi resi da persone o Organizzazioni che operano per suo conto, nonche' tutte le spese attinenti all'assistenza qualora queste spese non vengano direttamente pagate dallo Stato che richiede l'assistenza. A meno che non sia convenuto altrimenti, il rimborso sara' effettuato con sollecitudine dopo che la Parte che fornisce l'assistenza ne abbia fatto domanda allo Stato che richiede l'assistenza e, ove si tratti di spese diverse da quelle locali, il rimborso potra' essere trasferito liberamente. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, la parte che fornisce l'assistenza puo', in qualsiasi momento, rinunciare al rimborso o accettarne un differimento, totale o parziale. Nel considerare detta rinuncia o detto differimento, le Parti che forniscono l'assistenza dovranno tenere debitamente conto delle esigenze dei paesi in via di sviluppo.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
