Spese di intervento Le spese dell'operazione di soccorso, ivi comprese le spese risultanti dalla perdita o dalla distruzione totale o parziale del materiale, sono assunte dalle autorita' competenti dello Stato offerente. Le squadre di soccorso dello Stato offerente saranno mantenute ed alloggiate, per la durata della loro missione, a spese dello Stato richiedente, e approvvigionate con rifornimenti diversi nella misura del loro fabbisogno. Esse riceveranno, in caso di bisogno, l'assistenza medica necessaria.
Testo vigente dal 10 aprile 1998
