Spese di intervento Le spese dell'operazione di soccorso, ivi comprese le spese risultanti dalla perdita o dalla distruzione totale o parziale del materiale, sono assunte dalle autorita' competenti dello Stato offerente. Le squadre di soccorso dello Stato offerente saranno mantenute ed alloggiate, per la durata della loro missione, a spese dello Stato richiedente, e approvvigionate con rifornimenti diversi nella misura del loro fabbisogno. Esse riceveranno, in caso di bisogno, l'assistenza medica necessaria.

Testo vigente dal 10 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;87~convenzione-art11 · fonte su Normattiva