1 Ciascuna Parte contraente applica le misure richieste per l'attuazione del presente Protocollo a tutte: .1 le navi e le aeronavi immatricolate sul suo territorio o che battono la sua bandiera .2 le navi e le aeronavi che caricano sul suo territorio rifiuti o altre materie destinate ad essere immerse o incenerite in mare; e.3 le navi, aeronavi e piattaforme o altre strutture artificiali che si suppone effettuino operazioni d'immersione o d'incenerimento in mare, nelle zone in cui detta Parte e' abilitata ad esercitare la sua giurisdizione conformemente al diritto internazionale. 2 Ciascuna Parte contraente prende provvedimenti appropriati in conformita' al diritto internazionale per prevenire e se del caso reprimere gli atti contrari alle disposizioni del presente Protocollo. 3 Le Parti contraenti convengono di cooperare all'elaborazione di procedure in vista dell'applicazione effettiva del presente Protocollo nelle zone al di la' della giurisdizione di uno Stato qualsiasi, ivi comprese le procedure per segnalare navi ed aeronavi osservate quando effettuano operazioni d'immersione o di incenerimento, trasgredendo alle disposizioni del presente Protocollo. 4. I1 presente Protocollo non si applica alle navi ed alle aeronavi che godono dell'immunita' sovrana loro conferita dal diritto internazionale. Nondimeno, ciascuna Parte contraente vigila, adottando provvedimenti appropriati, affinche' le navi e aeronavi che le appartengono o che sono da essa utilizzate in modo conforme agli scopi ed agli obiettivi del presente Protocollo agiscano in modo conforme agli scopi ed agli obiettivi del presente Protocollo e ne informa al riguardo l'Organizzazione. 5. Uno Stato puo', nel momento in cui esprime i suo consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che ne applica le disposizioni alle sue navi ed aeronavi di cui al paragrafo 4, rimanendo inteso che solo questo Stato puo' applicare tali disposizioni contro tali navi ed aeronavi.
Testo vigente dal 14 marzo 2006
