[1]DEI PERMESSI E NOTIFICA

[2]1 Ciascuna Parte contraente designa una o piu' autorita' per: .1 rilasciare permessi in conformita' al presente Protocollo; .2 registrare la natura e le quantita' di tutti i rifiuti o di altre materie per le quali sono stati rilasciati permessi d'immersione e, qualora cio' sia possibile in pratica, i quantitativi che sono stati effettivamente immersi, nonche' il luogo, la data ed il metodo d'immersione; e .3 sorvegliare individualmente o in collaborazione con altre Parti contraenti e le organizzazioni internazionali competenti, lo stato dei mari ai fini del presente Protocollo. 2 L'autorita' o le autorita' competenti di una Parte contraente rilasciano permessi conformemente al presente Protocollo per i rifiuti o altre materie destinate all'immersione, oppure, come previsto all'articolo 8.2, all'incenerimento in mare: .1 caricati sul suo territorio; e 2. caricati a bordo di una nave o di un'aeronave immatricolata sul suo territorio o che batte la sua bandiera, quanto il caricamento ha luogo sul territorio di uno Stato che non e' parte contraente del presente Protocollo. 3 Al momento del rilascio dei permessi, l'autorita' o le autorita' competenti si conformano alle disposizioni dell'articolo 4, nonche' ai criteri, misure e condizioni supplementari che esse possono giudicare pertinenti 4 Ciascuna Parte contraente comunica, direttamente o tramite un segretariato istituito in forza di un accordo regionale, all'Organizzazione e, se del caso, alle altre Parti contraenti:.1 Le informazioni di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3; .2 Le misure amministrative e legislative adottate per applicare le disposizioni del presente Protocollo, ivi compreso un riassunto delle misure di esecuzione .3 informazioni sull'efficacia delle misure di cui a! paragrafo 4.2 e tutti i problemi incontrati nella loro applicazione. Le informazioni di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3 devono essere fornite annualmente. Le informazioni di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3 devono essere sottoposte regolarmente. 5 I rapporti sottoposti in applicazione dei paragrafi 4.2 e 4.3 sono valutati da un organo sussidiario appropriato, come designato dalla riunione delle Parti contraenti. Questo organo fornira' un resoconto delle sue conclusioni ad una riunione appropriata o ad una riunione speciale delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 14 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;87~protocollo-art9 · fonte su Normattiva