[1]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SERBIA INTESO A FACILITARE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957

[2]La Repubblica Italiana e la Repubblica di Serbia (di seguito Parti Contraenti); desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi in materia di estradizione, con particolare riferimento alla consegna ed al transito dei cittadini; tenendo conto dell'importanza della lotta contro la criminalita' organizzata, la corruzione e il riciclaggio, nonche' della necessita' di un'efficace cooperazione reciproca in questi ambiti; precisando che le disposizioni previste dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, di cui entrambi gli Stati sono Parti, restano in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo; hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1. Estradizione dei cittadini

[4]Ciascuna Parte Contraente puo' estradare i propri cittadini che sono ricercati dalla Parte Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo.

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;87~accordo-sulla-convezione-13-dicembre-1957-art1 · fonte su Normattiva