Per prevenire le esportazioni illecite e far fronte agli obblighi comportati dall'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione, ciascuno Stato parte di detta Convenzione dovra', in base alle proprie possibilita', dotare i servizi nazionali di protezione del patrimonio culturale di un bilancio sufficiente e, se necessario, potra' creare un fondo a tal fine.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873~art14 · fonte su Normattiva