Per prevenire le esportazioni illecite e far fronte agli obblighi comportati dall'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione, ciascuno Stato parte di detta Convenzione dovra', in base alle proprie possibilita', dotare i servizi nazionali di protezione del patrimonio culturale di un bilancio sufficiente e, se necessario, potra' creare un fondo a tal fine.
Testo vigente dal 24 febbraio 1976
