[1]ARTICOLO XXII. Entrata in vigore
[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore 90 giorni dopo la data in cui sara' stato depositato presso il Governo depositario il decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione, oppure che aderisca alla medesima, posteriormente al deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrera' in vigore 90 giorni dopo che il suddetto Stato avra' depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Testo vigente dal 24 febbraio 1976
