[1]ARTICOLO XXII. Entrata in vigore

[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore 90 giorni dopo la data in cui sara' stato depositato presso il Governo depositario il decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione, oppure che aderisca alla medesima, posteriormente al deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrera' in vigore 90 giorni dopo che il suddetto Stato avra' depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874~artxxii · fonte su Normattiva