[1]Commissione intergovernativa

[2]Sara' istituita una commissione intergovernativa del traforo autostradale del Frejus, in seguito denominata la "Commissione". Ciascuna Parte contraente sara' rappresentata nella Commissione da una delegazione composta da un numero di componenti non superiore ad otto. Ciascuna delegazione potra' farsi assistere da esperti. La Commissione sara' presieduta, alternativamente, per la durata di un anno, dal capo di ciascuna delegazione. La Commissione stabilira' il proprio regolamento interno che dovra' essere comunicato ai due Governi. I pareri e le decisioni della Commissione saranno annotati in appositi verbali che saranno comunicati alle autorita' competenti dei due Stati.

Testo vigente dal 15 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878~convenzione-art5 · fonte su Normattiva