[1]del progetto

[2]I progetti esecutivi ed i relativi piani tecnici del traforo saranno preparati a cura delle concessionarie. Essi saranno sottoposti, con tutta la idonea documentazione giustificativa, all'esame della Commissione prevista al successivo articolo 5 e non potranno entrare in fase di esecuzione se non dopo il parere della Commissione stessa e l'approvazione dei due Governi. A detti documenti sara' allegato il relativo preventivo di spesa. Ogni variante sostanziale a detti progetti esecutivi e piani tecnici sara' sottoposta alla medesima procedura d'approvazione. L'autorizzazione per l'entrata in servizio del traforo sara' accordata congiuntamente dai due Governi, previo parere favorevole della anzidetta Commissione.

Testo vigente dal 15 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878~convenzione-art4 · fonte su Normattiva