Compiti della Commissione Oltre alle attribuzioni conferite negli altri articoli della presente Convenzione, la Commissione:
- 1)per l'applicazione della presente Convenzione - potra' formulare tutti i pareri e le raccomandazioni destinati ai due Governi, - potra' costituire la sede per la conclusione di intese o di accordi tra i due Governi, nel limite dei poteri concessi a ciascuna delegazione.
- 2)per l'applicazione degli atti di concessione
- a)si assicurera' della conformita' dei lavori con gli atti di concessione, nonche' con i progetti esecutivi ed i piani tecnici approvati, esaminera' gli adattamenti a tali progetti esecutivi e piani tecnici che le saranno proposti dalle concessionarie o con queste concordati, e decidera' in merito se essi non comportino impegni finanziari per i Governi;
- b)vigilera' durante l'esercizio sull'osservanza delle disposizioni degli atti di concessione;
- c)prendera' ogni decisione in applicazione dei poteri che le saranno delegati di comune accordo dai due Governi, cosi' come, se del caso, ogni provvedimento atto a facilitare la costruzione e l'esercizio del traforo;
- d)prendera', in caso d'urgenza, ogni decisione resa necessaria da esigenze di sicurezza, con obbligo di renderne conto ai Governi; in caso di estrema urgenza il Presidente potra' agire in nome della Commissione. La Commissione potra' fare appello alla collaborazione delle amministrazioni di ciascun Governo incaricate del controllo della concessione.
Testo vigente dal 15 gennaio 1973
