• 1)Gli edifici o parti di edifici nonche' il terreno ad essi attinente, usati esclusivamente ai fini dell'ufficio consolare, chiunque ne sia il proprietario, sono inviolabili. Le autorita' dello Stato di residenza non possono penetrare nell'edificio, parti dell'edificio, o sul terreno ad essi attinente, usati esclusivamente per scopi consolari, senza il consenso del capo dell'ufficio consolare, del capo della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio o di una persona da essi autorizzata.
  • 2)La presente disposizione si applica altresi' alla residenza privata del capo dell'ufficio consolare.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art24 · fonte su Normattiva