Senza pregiudizio ai loro privilegi ed immunita', tutte le persone le quali, in conformita' alla presente convenzione, godono dei privilegi e delle immunita', devono rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, inclusi le leggi ed i regolamenti relativi alla assicurazione e circolazione dei mezzi di trasporto.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art41 · fonte su Normattiva