- 1)Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche all'attivita' consolare esplicata dai membri del personale della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio, ai quali e' stato affidato l'adempimento delle funzioni consolari ed i cui nomi e cognomi siano stati comunicati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza.
- 2)L'esercizio delle funzioni consolari da parte dei membri del personale della rappresentanza diplomatica, di cui al comma 1) del presente articolo, non pregiudica il godimento dei privilegi e delle immunita' ad essi spettanti in quanto membri del personale della rappresentanza diplomatica.
Testo vigente dal 7 gennaio 1974
