[1]dell'ufficio consolare

[2]1. Se il capo dell'ufficio consolare e' impedito nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto e' vacante, un reggente puo' agire a titolo provvisorio come capo dell'ufficio consolare. 2. I nomi ed il cognome del reggente sono preventivamente notificati dalla missione diplomatica dello Stato di invio. 3. Durante la reggenza, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili al reggente, allo stesso titolo che al capo dell'ufficio consolare. Tuttavia, lo Stato di residenza non e' tenuto ad accordare al reggente le facilitazioni, i privilegi e le immunita' il cui godimento da parte del capo dell'ufficio consolare e' subordinato a condizioni che non si verificano per il reggente.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art5 · fonte su Normattiva