Art. 6 (Accordo)
[1], entrata in vigore e pubblicazione delle modificazioni e delle altre decisioni
[2]1. Tutte le (decisioni del Comitato di esperti relative a modificazioni apportate alla classificazione, nonche' le raccomandazioni del Comitato di esperti, sono notificate dall'Ufficio internazionale alle amministrazioni competenti dei Paesi membri dell'Unione particolare. Le modificazioni entrano in vigore sei mesi dopo la data d'invio delle notificazioni. 2. L'Ufficio internazionale inserisce nella classificazione le modificazioni entrate in vigore. Le modificazioni formano oggetto di avvisi pubblicati nei periodici designati dall'Assemblea prevista nell'articolo 7.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
