[1]e pubblicazione dei conti

[2]1. Il Consiglio nomina dei revisori con il compito di verificare i suoi conti. 2. Un estratto del conto amministrativo e del conto speciale verificati da revisori indipendenti vengono resi noti ai membri al piu' presto possibile dopo la chiusura di ciascuna annata della iuta, e comunque entro sei mesi dopo tale data, e vengono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sessione successiva. Viene quindi pubblicato un sommario dei conti e del bilancio consuntivo verificati.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art20 · fonte su Normattiva