Art. 23
dei conti 1. Ogni esercizio finanziario, il Consiglio nomina alcuni revisori per verificare i libri contabili. 2. Un rendiconto del bilancio amministrativo, dopo una verifica indipendente, viene presentato ai membri al piu' presto possibile, ma non oltre quattro mesi dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario. Un rendiconto del bilancio della scorta, dopo una verifica indipendente, viene presentato ai membri non prima di 60 giorni, ma non oltre quattro mesi, dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario. I rendiconti verificati del bilancio amministrativo e del bilancio della scorta vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella sessione regolare successiva. In seguito viene pubblicato un sommario dei conti e del bilancio verificati.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
