[1]in vigore

[2]1. Il presente accordo entra in vigore definitivamente il 1 luglio 1983 oppure ad una data successiva, se a questa data tre governi che rappresentano almeno l'85% delle esportazioni nette di cui all'allegato A al presente accordo e venti governi rappresentanti almeno il 65% delle importazioni nette di cui all'allegato B al presente accordo hanno firmato l'accordo in conformita' dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a, oppure hanno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio il 1 luglio 1983 o a qualsiasi data successiva, se entro tale data tre governi rappresentanti almeno l'85% delle esportazioni nette di cui all'allegato A del presente accordo, e venti governi rappresentanti almeno il 65% delle importazioni nette di cui all'allegato B del presente accordo hanno firmato l'accordo in conformita' dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a, oppure hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, oppure hanno notificato al depositario, a norma dell'articolo 39, il proprio impegno ad applicare il presente accordo a titolo provvisorio. 3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 oppure al paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte il 1 gennaio 1984, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita i governi che hanno firmato l'accordo in conformita' dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a, oppure hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, oppure hanno notificato al depositario l'intento di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, a riunirsi quanto prima per decidere se mettere in vigore completamente o in parte, il presente accordo a titolo provvisorio o definitivo. Durante il periodo in cui il presente accordo e' in vigore a titolo provvisorio in conformita' del presente paragrafo, i governi che hanno deciso di mettere temporaneamente in vigore il presente accordo, completamente o in parte, sono membri a titolo provvisorio. I governi possano incontrarsi per riesaminare la situazione e decidere se mettere in vigore tra di essi l'accordo a titolo definitivo o mantenerlo in vigore a titolo provvisorio, oppure porvi fine. 4. Qualora un governo depositi i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore per detto governo alla data del deposito. 5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca la prima sessione del Consiglio nella data piu' vicina dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art40 · fonte su Normattiva