in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore definitivamente il 23 ottobre 1987 o in qualsiasi data successiva, se entro quel termine i governi che rapresentano almeno l'80% delle esportazioni nette, secondo le disposizioni dell'allegato A del presente accordo, ed i governi che rappresentano almeno l'80% delle importazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato B del presente accordo, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o hanno assunto integralmente gli impegni finanziari relativi al presente accordo. 2. Il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio il 23 ottobre 1987, o comunque entro il 1› gennaio 1989, se i governi che rappresentano almeno il 75% delle esportazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato A del presente accordo, e i governi che rapresentano almeno il 75% delle importazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato B del presente accordo, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, oppure hanno notificato il depositario, in conformita' dell'articolo 59, della propria intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio ed assumere nella loro totalita' gli impegni finanziari relativi all'accordo. L'accordo rimane in vigore provvisoriamente sino ad un massimo di 12 mesi, a meno che non entri in vigore definitivamente a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o che il Consiglio non decida altrimenti in conformita' del paragrafo 4 del presente articolo. 3. Se, a norma del paragrafo 2, il presente accordo non entra in vigore provvisoriamente entro il 1› gennaio 1989, il segretario generale delle Nazioni Unite, nel piu' breve termine (illegibile) dopo quella data, invita i governi che hanno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure che gli hanno notificato l'intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio,riunirsi allo scopo di raccomandare eventualmente a tali governi di agire in conseguenza per mettere tra loro in vigore il presente accordo, integralmente o parzialmente, a titolo provvisorio o definitivo. Se durante questa riunione non si raggiunge alcuna conclusione, il segretario generale delle Nazioni Unite, se lo ritiene opportuno, puo' convocare ulteriori riunioni. 4. Se, entro dodici mesi civili dall'entrata in vigore provvisoria del presente accordo a norma del paragrafo 2, non sono riunite le condizioni per l'entrata in vigore definitiva del presente accordo a norma del paragrafo 1, non oltre un mese prima dello scadere del summenzionato periodo di dodici mesi, il Consiglio esamina il futuro del presente accordo e, salvo quanto previsto dal paragrafo 1 del presente accordo, decide con voto speciale di: (a) mettere definitivamente in vigore il presente accordo tra i membri esistenti, integralmente o parzialmente; (b) mantenere l'accordo provvisoriamente in vigore tra i membri esistenti, integralmente o parzialmente per un altro anno; oppure (c) negoziare nuovamente l'accordo. Se il Consiglio non raggiunge alcuna decisione, il presente accordo scade alla fine del periodo di dodici mesi. Il Consiglio informa il depositario di ogni decisione a norma del presente paragrafo. 5. Se un governo deposita i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore alla data del deposito. 6. Il Direttore esecutivo dell'Organizzazione convoca la prima sessione del Consiglio al piu' presto dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Testo vigente dal 6 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;318~art60 · fonte su Normattiva