1. I governi di tutti gli Stati possono aderire al presente accordo alle condizioni stabilite dal Consiglio, comprendenti, tra l'altro, anche un termine per il deposito degli strumenti di adesione. Il Consiglio puo' tuttavia concedere proroghe ai governi che non sono in grado di depositare i propri strumenti di adesione entro il termine stabilito. 2. L'adesione avviene mediante il deposito di un apposito strumento presso il depositario.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art41 · fonte su Normattiva