Art. 5
di organizzazioni intergovernative 1. Ogniqualvolta ricorrono nel presente accordo i termini "governo" o "governi", si intendono applicabili anche alla Comunita' economica europea o qualsiasi altra organizzazione intergovernativa con responsabilita' in materia di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sulle materie prime. Analogamente, ogniqualvolta nel presente accordo si fa riferimento alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, oppure alla notifica di applicazione provvisoria o all'adesione nel caso di dette organizzazioni intergovernative, si intende la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, oppure la notifica di applicazione provvisoria, oppure l'adesione da parte di dette organizzazioni intergovernative. 2. In caso di voto su problemi che rientrano nella loro competenza, le suddette organizzazioni intergovernative esercitano i diritti di voto con un numero di voti uguali al totale dei voti attribuiti ai rispettivi Stati membri, in conformita' dell'articolo 14. In tali casi, gli Stati membri delle suddette organizzazioni intergovernative non esercitano il proprio diritto di voto individuale.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
