di organizzazioni intergovernative 1. Ogni riferimento fatto nel presente accordo a "governo o "governi vale anche per la Comunita' Economica Europea e per qualsiasi organizzazione intergovernativa avente responsabilita' in materia di negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi riguardanti prodotti di base. Di conseguenza, ogniqualvolta nel presente accordo si parla di firma, di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure di notifica dell'applicazione dell'accordo a titolo provvvisorio o di adesione, l'espressione vale anche per la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o per la notifica dell'applicazione a titolo provvisorio, o per l'adesione di dette organizzazioni intergovernative. 2. In caso di votazione su problemi di loro competenza, le suddette organizzazioni dispongono di un numero di voti pari al numero complessivo dei voti attribuibile ai loro Stati membri conformemente all'articolo 10. In questi casi, gli Stati membri d tali organizzazioni intergovernative non esercitano il loro diritto di voto individuale. 3. Le organizzazioni di cui sopra possono prendere parte ai lavori del comitato esecutivo concernenti questioni di loro competenza.
Testo vigente dal 4 agosto 1988
