[1]Utilizzazione delle monete

[2]1. Le monete ricevute in pagamento delle sottoscrizioni fatte in conformita' dell'articolo 5 e del paragrafo 2 dell'articolo 6, o a titolo delle dette sottoscrizioni in base all'articolo 13, possono essere utilizzate e convertite dal Fondo per tutte le sue operazioni e, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, ai fini dell'impiego temporaneo dei capitali di cui il Fondo non necessita per le proprie operazioni. 2. L'utilizzazione delle monete ricevute in pagamento delle sottoscrizioni fatte conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 6 ed ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, o a titolo delle dette sottoscrizioni in base all'articolo 13, o a titolo delle risorse di cui all'articolo 8, e' regolata dalle modalita' e dalle condizioni secondo le quali queste monete sono ricevute oppure, quando si tratti di monete ricevute in virtu' dell'articolo 13, dalle modalita' e dalle condizioni secondo le quali sono state ricevute le monete di cui il valore e' cosi' mantenuto. 3. Tutte le altre monete ricevute dal Fondo possono essere liberamente utilizzate e da esso convertite per tutte le sue operazioni, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, ai fini dell'impiego temporaneo dei capitali di cui non necessita per le proprie operazioni. 4. Non viene imposta alcuna restrizione che sia contraria alle disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art11 · fonte su Normattiva