[1]ARTICOLO V.

[2]MONETE

[3]SEZIONE 1. - Uso delle monete. (a) La moneta di qualsiasi paese membro posseduta dalla Banca come parte delle sue risorse ordinarie di capitale, delle sue risorse interregionali di capitale o delle risorse del Fondo, qualunque sia l'origine del suo acquisto, potra' essere utilizzata sia dalla Banca, sia da chiunque da essa la riceva, senza restrizioni da parte del membro per effettuare pagamenti di beni e servizi prodotti nel territorio di detto paese. (b) I paesi membri non potranno mantenere od imporre misure restrittive di nessuna specie, circa l'uso delle seguenti risorse per effettuare pagamenti in qualsiasi paese, sia da parte della Banca, sia da parte di chiunque da essa le riceva: (i) Oro e dollari che la Banca riceva il pagamento del 50 per cento della sottoscrizione di ogni membro di azioni del capitale ordinario della Banca e del 50 per cento della quota di ogni membro quale contributo al Fondo, secondo le disposizioni dell'Articolo II e dell'Articolo IV rispettivamente; e d'altra parte monete che la Banca riceva in pagamento della parte equivalente della sottoscrizione di ogni membro per azioni del capitale interregionale, secondo le disposizioni dell'Articolo IIA; (ii) Monete degli altri paesi membri acquistale con le risorse cui si riferisce l'inciso precedente di questo paragrafo; (iii) Monete derivanti da prestiti, secondo le disposizioni dell'Articolo VII, Sezione I (i), per essere conglobate con le risorse di capitale della Banca; (iv) Oro e dollari ricevuti dalla Banca in conto di capitali, interessi ed altri gravami su prestiti concessi servendosi dell'oro e dei dollari di cui all'inciso (i) di questo paragrafo; le monete che la Banca riceva in conto di capitale, interessi ed altri gravami su prestiti concessi con la parte del capitale interregionale di cui all'inciso (i) di questo paragrafo; le monete ricevute in pagamento del capitale, interessi ed altri gravami su prestiti concessi con le monete cui si riferiscono gli incisi (ii) e (iii) di questo paragrafo; e le monete infine ricevute in pagamento di commissioni e diritti su tutte le garanzie concesse dalla Banca; e (v) Monete, diverse da quella del paese membro, ricevute dalla Banca secondo le disposizioni dell'Articolo VII, Sezione 4 (d) e dell'Articolo IV, Sezione 10, a titolo di distribuzione di utili netti. (c) La moneta di qualsiasi paese membro posseduta dalla Banca come parte delle sue risorse ordinarie di capitale, delle sue risorse interregionali di capitale o delle sue risorse del Fondo, che non sia inclusa nel paragrafo (b) di questa sezione, puo' anche essere utilizzata dalla Banca, o da chiunque da esso la riceva, per effettuare pagamenti in qualsiasi paese, senza restrizioni di sorta, a meno che il paese membro non notifichi alla Banca il suo desiderio che detta moneta, o una sua parte, venga destinata agli usi di cui al paragrafo (a) di questa sezione. (d) I paesi membri potranno non imporre alcuna misura restrittiva delle facolta' della Banca per conservare le monete ricevute in rimborso di prestiti diretti concessi con fondi ottenuti in prestito e che fanno parte delle risorse ordinarie o interregionali di capitale della Banca, ed altresi' per utilizzare tali monete sia per l'ammortamento, sia per il pagamento anticipato, sia per riscattare in tutto od in parte le obbligazioni della Banca. (e) L'oro e le monete possedute dalla Banca come parte delle sue risorse ordinarie di capitale, o delle sue risorse interregionali di capitale, o delle risorse del Fondo non potranno essere utilizzati per l'acquisto di altre monete, a meno che non lo autorizzi un'apposita delibera presa a maggioranza di due terzi della totalita' dei voti dei paesi membri. Qualsiasi moneta acquistata secondo le disposizioni di questo paragrafo non sara' soggetta al mantenimento di valore disposto nella Sezione 3 di questo articolo. SEZIONE 2. - Valutazione delle monete. Ogni qualvolta sia necessario secondo questo Accordo, la valutazione di monete rispetto ad altre monete sara' eseguita dalla Banca, sentito il parere del Fondo Monetario Internazionale. SEZIONE 3. - Mantenimento del valore delle monete possedute dalla Banca. (a) Nel caso in cui nel Fondo Monetario Internazionale si riduca la parita' della moneta di un paese membro ovvero che il valore di cambio della moneta di un paese membro abbia subito, a giudizio della Banca, un considerevole deprezzamento, il membro paghera', entro un ragionevole termine, una somma addizionale della propria moneta, che basti a mantenere il valore della moneta stessa complessivamente posseduta dalla Banca, sia come parte delle sue risorse ordinarie di capitale, sia delle sue risorse interregionali di capitale, o delle risorse del Fondo, eccezion fatta della moneta presa in prestito dalla Banca; il valore-tipo che si fissera' per tale rivalutazione sara' il dollaro degli Stati Uniti d'America, del peso e titolo vigenti al 1 gennaio 1959. (b) Nel caso che nel Fondo Monetario Internazionale si aumenti la parita' della moneta di un membro, oppure che il valore di cambio della moneta stessa si sia, a giudizio della Banca, considerevolmente rivalutata, la Banca restituira' a detto membro, entro un ragionevole termine, una quantita' di tal moneta pari all'aumento verificatosi nella rinuncia del membro complessivamente posseduta dalla Banca, sia come parte delle sue risorse ordinarie di capitale sia delle sue risorse interregionali di capitale o delle risorse del Fondo, eccezion fatta di quella eventualmente proveniente da prestiti contratti dalla Banca. Il valore tipo fissato a tal fine sara' identico a quello indicato nel precedente paragrafo. (c) La Banca potra' omettere l'applicazione delle disposizioni di questa sezione qualora il Fondo Monetario Internazionale modifichi in modo uniformemente proporzionale la parita' delle monete di tutti i membri della Banca. (d) Nonostante qualsiasi altra disposizione di questa sezione, i termini e le condizioni relative a qualunque aumento delle risorse del Fondo, secondo l'Articolo IV, Sezione 3 (g), potranno comprendere disposizioni sul mantenimento del valore distinte da quelle specificate in questa sezione, applicabili alle risorse del Fondo provenienti da tale aumento. SEZIONE 4. - Metodi di conservazione delle monete. La Banca accettera' da qualsiasi membro lettore di cambio o valori analoghi emessi dal governo del paese membro o dal depositario di quest'ultimo, in sostituzione di qualunque parte della moneta del membro da versare in conto del 50 per cento della sottoscrizione al capitale ordinario autorizzato della Banca e del 50 per cento della sottoscrizione alle risorse del Fondo, che, secondo gli Articoli II e IV, rispettivamente, sono pagabili da parte di ciascun membro nella propria moneta nazionale, purche' la Banca non abbia bisogno di tale moneta per lo sviluppo delle sue operazioni. Dette lettere di cambio, o valori, non saranno negoziabili, ne' frutteranno interessi e saranno pagabili alla Banca, quando richiesto, al loro valore di parita'. Alle medesime condizioni, la Banca accettera' anche lettere di cambio o valori analoghi in sostituzione di qualunque parte della sottoscrizione di un paese membro al capitale interregionale, rispetto alla quale non venga richiesto il pagamento in effettivo.

Testo vigente dal 16 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;191~accordo-artv · fonte su Normattiva