Cooperazione con altre organizzazioni internazionali, altre istituzioni e Stati Per la realizzazione dei propri obiettivi, il Fondo si sforza di cooperare e puo' concludere accordi di cooperazione con altre organizzazioni internazionali, organizzazioni regionali e sub-regionali, altre istituzioni e Stati, con riserva pero' che nessuno di questi accordi possa essere concluso con uno Stato che non sia membro o partecipante, ovvero con un'istituzione di un tale Stato, se non sia approvato dalla maggioranza di ottantacinque per cento della totalita' dei voti dei partecipanti.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art18 · fonte su Normattiva