Cooperazione con altre organizzazioni internazionali, altre istituzioni e Stati Per la realizzazione dei propri obiettivi, il Fondo si sforza di cooperare e puo' concludere accordi di cooperazione con altre organizzazioni internazionali, organizzazioni regionali e sub-regionali, altre istituzioni e Stati, con riserva pero' che nessuno di questi accordi possa essere concluso con uno Stato che non sia membro o partecipante, ovvero con un'istituzione di un tale Stato, se non sia approvato dalla maggioranza di ottantacinque per cento della totalita' dei voti dei partecipanti.
Testo vigente dal 22 marzo 1975
