[1]Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con altre organizzazioni o istituzioni ed altri enti.

[2]Sezione 1. - Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Fondo intraprendera' negoziati con l'Organizzazione delle Nazioni Unite in vista di un accordo che lo colleghi alla Organizzazione stessa, quale sua istituzione specializzata, come dall'articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni accordo concluso conformemente all'articolo 63 della Carta deve essere approvato dal Consiglio dei Governatori, con una maggioranza dei due terzi sul totale dei voti, dietro raccomandazione del Consiglio di amministrazione.

[3]Sezione 2. - Relazioni con altre organizzazioni o istituzioni, e con altri enti. Il Fondo coopera strettamente con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e con gli altri enti delle Nazioni Unite. Coopera altresi' strettamente con altre organizzazioni intergovernative, istituzioni finanziarie internazionali, organizzazioni non governative ed enti statali che si occupino di sviluppo agricolo. A tal fine, il Fondo ricerca, nelle sue attivita', la collaborazione della FAO e degli altri enti summenzionati e puo', su decisione del Consiglio di amministrazione, stipulare accordi o stabilire rapporti di lavoro con gli enti stessi.

Testo vigente dal 9 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-12-03;885~art8 · fonte su Normattiva